Inserito: 9 Luglio 2021
IL SINDACO, PRESO ATTO della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell'aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc.;
VISTO il Regolamento della Regione Toscana approvato con D.P.G.R. n. 29/R del 26 maggio 2008 ("Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal Gestore del Servizio Idrico Integrato"), che contiene obblighi e divieti a tutela delle riserve idropotabili vigenti durante l'intero anno solare;
VISTA la L.R. n. 69/2011 istitutiva dell'Autorità Idrica Toscana, che agli artt. 10 e 27 attribuisce all'AIT le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel suddetto Regolamento, l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;
CONSIDERATA la richiesta dell'Autorità Idrica Toscana di adottare per il periodo estivo una specifica Ordinanza di divieto di tutti gli usi non essenziali dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto, accompagnata da un'adeguata attività di vigilanza e controllo;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, mediante propria ordinanza;
VISTO l'art. n. 50 D.lgs. n. 267/2000;
ORDINA L'ASSOLUTO DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI UTILIZZARE L'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAGLI ACQUEDOTTI URBANI E RURALI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI IGIENICO-DOMESTICI, NEL PERIODO DAL 08/07/2021 AL 30/09/2021.
Chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. La Polizia Locale è incaricata del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.
Durante il periodo di validità della presente Ordinanza, restano comunque fermi gli obblighi ed i divieti previsti nel Regolamento Regionale DPGR n. 29/R del 26/05/2008, per la violazione dei quali la Polizia Locale e gli altri organi accertatori sono tenuti a trasmettere all'Autorità Idrica Toscana, ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 69/2011, il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, per verificare l'introito delle somme dovute quale pagamento in misura ridotta ex- art. 16 L. 689/1981 o per l'emissione della relativa ordinanza ex-art. 18 L. 689/1981.